|
Contributo zone non metanizzate
News creata il:
04/03/2010
Ultima modifica:
04/03/2010
Secondo la comunicazione dell’Agenzia delle Dogane, gtr n. 20100115-5961 del 15/ 01/2010, dal 1 gennaio 2010, sono confermate le agevolazioni ai cittadini che abitano esclusivamente nelle zone non metanizzate individuate con delibera del Consiglio Comunale 23 del 23.05.2002
"CONFERMA INDIVIDUAZIONE ZONE DEL COMUNE NON METANIZZATE, AI SENSI DELL'ART.12, COMMA 4, DELLA LEGGE 23.12.1999 N.488.-"
1. Via Udine e sue laterali;
2. Via Perarutto per la parte non metanizzata;
3. Via Garibaldi per la parte non metanizzata;
4. Via Case Sparse per la parte non metanizzata;
5. Via Portogruaro per la parte non metanizzata;
6. Via Parz per la parte non metanizzata;
Circolare Agenzia Dogane gtr 20100303-28967_1
OGGETTO: Regimi fiscali in materia di accise vigenti dal 1° gennaio 2010. Si segnalano alcune variazioni efficaci a partire dal 1° gennaio 2010 relative a specifici regimi fiscali attualmente vigenti nel settore delle accise.
A norma dell’art. 21-bis del D. lgs. 26.10.1995, n. 504, a far data dal 1° gennaio 2010 l’aliquota d’accisa afferente le emulsioni stabilizzate di olio da gas con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, destinate ad essere impiegate come carburante, viene elevata ad € 280,50 per mille litri di prodotto (da € 256,70 per mille litri).
A partire dalla medesima data del 1° gennaio 2010 verrà meno l’ampliamento dell’ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall’art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448.
Tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch’esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera del consiglio comunale - ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale.
La previsione di cui all’art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche nell’anno in corso non è stata, infatti, reiterata nella legge finanziaria per l’anno 2010.
Pertanto, l’ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base dell’art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) come modificato dall’art. 12, co. 4, della legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall’art. 4 del decreto-legge 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23.11.2000, n. 354.
A partire dalla medesima data del 1° gennaio 2010 verrà meno l’ampliamento dell’ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall’art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448.
Tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch’esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera del consiglio comunale - ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale.
La previsione di cui all’art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche nell’anno in corso non è stata, infatti, reiterata nella legge finanziaria per l’anno 2010.
Pertanto, l’ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base dell’art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) come modificato dall’art. 12, co. 4, della legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall’art. 4 del decreto-legge 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23.11.2000, n. 354.
In buona sostanza, il beneficio di cui all’art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come “… porzioni edificate …. ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”. [
richiedi maggiori informazioni ]
|